Puglia, reddito di Dignità: al via le domande fino al 5 gennaio

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Si rende noto alla cittadinanza che la Regione Puglia, con A.D. n. 01258
del 01.12.2023, ha approvato l’Avviso pubblico regionale per i cittadini
destinatari del Reddito di Dignità 2023, pubblicato sul BURP del
04.12.2023.
A partire dalle ore 10.00 del 05.12.2023 e fino alle ore 14.00 del
05.01.2024 sarà possibile presentare le istanze per il nuovo bando del
Reddito di Dignità.
Le domande potranno essere presentate da tutti i cittadini, oppure
attraverso gli sportelli dei CAF e dei patronati convenzionati con gli
ambititi territoriali oppure tramite gli sportelli di segretariato sociale
degli Ambiti Territoriali, utilizzando l’apposita piattaforma
informatica della Regione Puglia: https://pugliasociale-
spid.regione.puglia.it con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO 
A. Nucleo familiare, in possesso di attestazione ISEE (ordinario o
corrente) in corso di validità, senza omissioni o difformità di cui
all’art. 11, comma 5, del DPCM n. 159 del 2013, dalla quale risulti:
 un valore non superiore ad € 9.360,00;
 un valore della componente patrimoniale immobiliare, al netto
delle detrazioni, non superiore a € 30.000,00;
 un valore della componente patrimoniale mobiliare, al netto delle
detrazioni, non superiore a € 15.000,00.

Famiglie numerose (nuclei familiari di 5 componenti o più oppure
genitore solo con almeno tre figli minori), essere in possesso di
un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità, senza
omissioni o difformità di cui all’art. 11, comma 5, del DPCM n. 159 del
2013, dalla quale risulti:
 un valore ISEE non superiore ad € 15.000,00;
 un valore della componente patrimoniale immobiliare, al netto
delle detrazioni, non superiore a € 30.000,00;
 il valore della componente patrimoniale mobiliare, al netto delle
detrazioni, non superiore a € 20.000,00.
Alla data di trasmissione della domanda di candidatura
con riferimento al richiedente:
 avere compiuto almeno 18 anni di età e non avere compiuto il
65esimo anno di età;
 essere residente da almeno 12 mesi in un Comune pugliese
oppure essere stato iscritto negli ultimi 12 mesi all’Anagrafe
Italiani Residenti all’Estero (AIRE);
 essere cittadino italiano ovvero comunitario ovvero familiare di
cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di
uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente ovvero in possesso del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
ovvero apolide in possesso di analogo permesso ovvero titolare
di protezione internazionale (asilo politico − protezione
sussidiaria) ovvero straniero in possesso di regolare permesso di
soggiorno;
 essere disponibili a sottoscrivere un Patto di inclusione sociale
attiva e a impegnarsi con apposita dichiarazione a svolgere tutte
le attività e le prestazioni inserite nel percorso di inclusione per il
numero di ore necessarie;

Alla data di sottoscrizione del Patto di inclusione e per tutto il periodo
della sua vigenza

 con riferimento al nucleo familiare:
 ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 comma 2 della L.R.
3/2016, dell’art. 10 commi 1 e 2 del R.R. 8/2016, dell’art. 8
comma 1 del R.R. 2/2018 e dell’A.D. 595/2018, nessun

componente deve essere sottoscrittore di un Patto del ReD
vigente nei precedenti 6 mesi (incluso quanto previsto dalla Del.
G. R. n. 2077 del 13/12/2021 relativa alla sperimentazione del
ReD nell’area penale minorile);
 nessun componente deve essere titolare del Reddito di
Cittadinanza di cui alla Legge n. 26 del 28 marzo 2019;
 nessun componente deve essere titolare dell’Assegno di
inclusione e/o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui
alla Legge n. 85 del 3 luglio 2023;
 nessun componente deve essere titolare di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione
dei lavoratori disoccupati previsti dal D.lgs. n. 22/2015;
 nessun componente deve essere titolare del Reddito di Libertà
di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020;
 nessun componente deve essere titolare di quanto previsto
nell’ambito del Programma operativo nazionale “lniziativa
occupazione giovani” di cui alla Decisione di esecuzione C(2014)
4969 dell’11.7.2014 (cosiddetto “Garanzia Giovani Youth
Guarantee”);
 nessun componente deve essere titolare di altre forme di
sostegno economico di integrazione al reddito erogate, con
carattere di continuità, da parte dei servizi sociali territoriali (art.
102 del Reg. R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.);
 con riferimento al richiedente:
 essere in possesso di capacità residue di autonomia sufficienti a
svolgere le mansioni e le attività individuate nel Patto di
inclusione sociale attiva.

QUANTIFICAZIONE DELL’INDENNITÀ ECONOMICA DI ATTIVAZIONE
L’indennità economica di attivazione da corrispondere agli utenti presi in
carico con la misura ammonta ad euro 500,00 su base mensile, per un
massimo di euro 6.000,00 per 12 mensilità, a fronte di 57 ore di
attivazione per le attività previste nel patto, così come definito dallo
studio sull’individuazione di una unità di costo standard (art. 53 del
Regolamento (UE) 1060/2021) approvato con AD del Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria n. 213 del 29/11/2023.

 E’ previsto obbligatoriamente il possesso di credenziali SPID, Sistema
Pubblico di Identità Digitale, di livello 2 e una attestazione ISEE
(ordinario o corrente) in corso di validità alla data di generazione del
codice famiglia” senza omissioni o difformità. In mancanza, non sarà
possibile procedere alla presentazione della domanda. Le credenziali
SPID devono essere intestate al cittadino titolare della domanda.
 Qualora il cittadino non sia in possesso di credenziali SPID è possibile
delegare un soggetto terzo in possesso di credenziali SPID per la
presentazione della domanda.
In caso di presentazione per delega, il delegato dovrà essere in
possesso delle seguenti informazioni necessarie per l’acquisizione
d’ufficio dall’INPS del valore dell’ISEE (ordinario o corrente) in corso di
validità senza omissioni o difformità in cui sia presente l’eventuale
beneficiario della misura: codice fiscale del dichiarante DSU, numero di
protocollo e data di rilascio riferiti alla DSU preliminare al calcolo
dell’ISEE.
 E possibile ricevere supporto informativo tramite gli sportelli di
segretariato sociale dell’Ambito Territoriale Sociale di Canosa di P., Via
G. Bovio, n. 3

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